STATUTO -Associazione MompreneursTicino
Art.1 Denominazione, forma e sede
A norma dell’art. 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita un’associazione denominata “MompreneursTicino” con sede a Lugano. L’associazione è apolitica e aconfessionale.
Art. 2 Finalità e scopo
L’associazione ha quale scopo di:
Facilitare l‘avviamento di attività professionali in Ticino gestite da mamme talentuose grazie alla rapida e corretta segnalazione dei servizi a disposizione per le neoimprenditrici Organizzare attività che permettano ai membri di incontrarsi, discutere, confrontarsi e scambiarsi consigli ed opinioni
Offrire programmi di mentoring per le neoimprenditrici
Fornire strumenti utili alla crescita professionale e personale grazie all‘organizzazione di workshop e conferenze
Favorire sinergie e collaborazioni all‘interno del gruppo
Valorizzare la ricerca di soluzioni di conciliazione tra la vita professionale e quella privata Sensibilizzare riguardo a tematiche sociali pertinenti per la categoria corne il burnout genitoriale e professionale
Stimolare l‘imprenditorialità femminile in Ticino
Migliorare la condizione personale e professionale delle mompreneurs in Ticino L’associazione non persegue scopi commerciali o la realizzazione di un profitto.
Art. 3 Soci: categorie, ammissione, dimissioni
L‘associazione conta soci attivi e soci sostenitori.
Sono soci attivi tutte le persone fisiche che sostengono gli scopi dell‘associazione e ne sottoscrivono i principi fondanti. Esse versano una quota annuale fissata dall‘Assemblea generale e si avvalgono delle offerte e delle strutture dell’associazione. Sono eleggibili e hanno il diritto di vote.
Una persona fisica puè> diventare socio attivo se soddisfa le seguenti condizioni:
- È madre (o in stato di gravidanza) di uno/a o più figli/e di qualsiasi età
- È lavoratrice indipendente* in Ticino oppure prossima ad avviare una propria attività indipendente
- Siimpegna a mettere a disposizione le proprie competenze per un giorno all‘anno a favore dell‘associazione se quest’ultima ne fa richiesta
*Con il termine lavoratrice indipendente si intende chi ha avviato un‘attività lavorativa per conte proprio presse aziende individuali, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e aziende informali (di cui sono i “proprietari“) oppure chi è salariato nella propria azienda, ovvero le persone occupate che detengono una parte importante di capitale di una società anonima (SA) o di una società a garanzia limitata (SAGL) nelle quali esercitano la propria attività lucrativa principale e percepiscono un salaria regolato da un contratto di lavoro.
L’attività in questione puè> essere iscritta o meno al registre di commercio e l‘attività puè> essere svolta parallelamente ad un lavoro corne dipendente.
ln poche parole, è considerata lavoratrice indipendente o imprenditrice colei che è capo di sé stessa e conosce le sfide e le gioie quotidiane dell‘imprenditorialità.
Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche (società private, collettività pubbliche, associazioni o altro) che sostengono gli scopi dell’associazione e che desiderano contribuire al l raggiungimento, segnatamente garantendole un supporta finanziario o dandole visibilità in altro modo attraverso le proprie attività. Non sono eleggibili e non hanno diritto di voto. Essi stabilisco autonomamente l’importe del contributo che intendono versare all’associazione.
Su proposta del Comitato, l’Assemblea dei soci puà concedere lo status di soci onorari alle persone che si sono adoperate in maniera particolarmente significativa a favore dell’associazion
Le richieste d’adesione vanno inoltrate per mezzo di formulario online al Comitato che decide in merito all’ammissione.
La qualità di membre è mantenuta tacitamente di anno in anno (365 giorni) e si perde nel caso
- Dimissioni per iscritto (anche e-mail) al più tardi 30 giorni prima della fine dell’anno civile ogni caso la quota dell‘anno in corso resta interamente dovuta.
- Esclusione (art.4)
- Decesso o, perle persone giuridiche, scioglimento
Art. 4 Esclusione di un socio
Un socio puà essere escluso dall’associazione in qualsiasi momento a causa di:
Mancato versamento del contributo sociale nonostante il sollecito Comportamento contrario agli scopi dell’associazione
Tentativi di vendita ostentata dei propri prodotti/servizi e altri motivi ritenuti validi dal Comitato
Il Comitato decreta l’esclusione; il socio ha facoltà di sottoporre all’Assemblea generale dei soci decisione di esclusione.
Art. 5 Mezzi finanziari
Per il perseguimento delle sue finalità, l’associazione dispone dei seguenti mezzi: quote dei soci attivi
contributi dei soci sostenitori donazioni e sussidi di agni genere
contributi della Stato, di istituzioni ed enti pubblici, di organismi nazionali sponsorizzazioni e supporti da parte di privati
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
Art. 6 Organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono:
- l’Assemblea generale
- il Comitato
- l’ufficio di revisione
Art. 7 L’Assemblea generale
L’organo supremo dell’associazione è l’Assemblea generale ed è costituita dai soci attivi. 1 soci sostenitori possono parteciparvi ma non hanno diritto di vota e non sono eleggibili.
Un’Assemblea generale ordinaria è indetta annualmente in febbraio dal Comitato. 1 soci vengono convocati all’Assemblea per posta ordinaria o elettronica con un preavviso di 20 giorni, con allegato l’ordine del giorno. La documentazione è messa a disposizione dei soci che lo richiedono dieci giorni prima dell’assemblea.
Le istanze all’attenzione dell’Assemblea generale vanno inoltrate per iscritto al Comitato entra 1O
giorni dalla data dell’assemblea.
Il Comitato o 1/4 dei soci possono chiedere in qualsiasi momento la convocazione di un’Assemblea dei soci straordinaria, indicandone lo scopo. L’assemblea deve avere luogo entra 4 settimane dalla ricezione della richiesta.
L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione. Ha i seguenti compiti inalienabili e le seguenti competenze:
- Appravazione del verbale della precedente Assemblea generale
- Approvazione del rapporta annuale
- Accettazione del rapporta di revisione e appravazione del rendiconto annuale
- Approvazione del budget annuale
- Discarico al Comitato
- Elezione della presidente e degli altri membri del Comitato, nonché dell’organo di revisione
- Determinazione della quota sociale dei soci attivi
- Ratifica sull‘adesione di nuovi soci ammessi dal Comitato
- Decisione in merito all’esclusione di soci
- Adozione e modifica della statuto
- Deliberazione in merito all‘affiliazione con aitre istituzioni, enti o associazioni
- Deliberazione sulle istanze del Comitato e dei soci
- Deliberazione sullo scioglimento dell’associazione e l’impiego del ricavato della liquidazione
- Presa di posizione in merito agli altri soggetti presentati nell‘ordine del giorno
Ogni Assemblea generale regolarmente convocata ha facoltà di decidere, indipendentemente dal numero dei soci presenti. Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi dei soci presenti; le astensioni e i voti non validi non vengono conteggiati. ln casa di parità di voti, decide il vota della presidente.
La modifica della statuto richiede l‘approvazione di una maggioranza di 2/3 dei voti espressi.
Le assemblee sono condotte dalla presidente o, in sua assenza, da un membro di Comitato o da un presidente del giorno. Le decisioni prese devono essere messe a verbale. È sufficiente un verbale delle decisioni.
Art. 8 Il Comitato
Il Comitato è composta da 4 a 7 membri, eletti per un mandata di due anni, rinnovabile. Le cariche (almeno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere e un segretario) sono assegnate liberamente all’interno del Comitato, possono essere modificate annualmente e comunicate all’Assemblea generale. Il Comitato si costituisce lui stesso e si riunisce ogni qualvolta gli affari.
dell‘associazione lo esigano. Se nessun membro del Comitato richiede una consulenza orale, le decisioni prese tramite circolazione degli atti (anche e-mail) sono valide.
Il Comitato esegue e applica le decisioni dell’Assemblea generale, dirige l’associazione e prende tutte le misure utili affinché lo scopo prefissato dall’associazione sia raggiunto. Il Comitato delibera su tutto quanta non espressamente riservato all’Assemblea.
Ai fini del raggiungimento degli scopi dell’associazione, il Comitato puè assumere o incaricare e, ove previsto, licenziare terze persane (dipendenti o volontari). Puè affidare a qualsiasi persona dell‘associazione o estranea ad essa, un mandata limitato nel tempo dietro adeguato compensa.
Altri compiti e competenze del Comitato:
Rappresentare l’associazione verso l‘esterno Definire la politica generale dell’associazione
Svolgere tutti i compiti necessari alla realizzazione degli scopi dell‘associazione Assicurare il corr tto funzionamento dell‘associazione, l’applicazione dello statuto, la definizione dei regolamenti e la tenuta dei conti
Prendere una decisione in merito all’ammissione e la dimissione dei membri nonché alla loro eventuale esclusione
Convocare e preparare le assemblee generali ordinarie e straordinarie
Eseguire le decisioni prese dall’Assemblea generale
Assicurare l‘assunzione delle persane necessarie allo svolgimento delle attività dell’associazione
Art. 9 l’Ufficio di revisione
L‘Ufficio di revisione verifica la gestione finanziaria dell’associazione e presenta un rapporta all’Assemblea generale. Si campane di almeno 1 revisore nominato dall‘Assemblea generale.
Il mandata termina con l‘approvazione dell’ultimo conta annuale ed è ammessa la rielezione.
Art.10 Diritto di firma
L’associazione è vincolata dalla firma collettiva della presidente con un altro membro della Direzione.
Art.11 Responsabilità dei soci
Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio dell’associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.
Art.12 Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’associazione puè essere pronunciato con una decisione presa nell’ambito di un’Assemblea generale ordinaria o straordinaria e con la maggioranza del 2/3 dei soci presenti.
Con lo scioglimento dell‘associazione il patrimonio dell’associazione va a un’organizzazione esente da imposta, che persegue finalità identiche o simili. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i membri.
Art.13 Entrata in vigore
Il presente statuto è stato accettato nell’ambito dell’assemblea costitutiva del 6 giugno 2023 ed è entrato in vigore in questa data.
Lugano, 6 giugno 2023