STATUTO -Associazione MompreneursTicino

 

Art.1 Denominazione, forma e sede

A norma dell’art. 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita un’associazione denominata MompreneursTicino” con sede a Lugano. L’associazione è apolitica e aconfessionale.

 

Art. 2 Finalità e scopo

L’associazione ha quale scopo di:

Facilitare lavviamento di attività professionali in Ticino gestite da mamme talentuose grazie alla rapida e corretta segnalazione dei servizi a disposizione per le neoimprenditrici Organizzare attività che permettano ai membri di incontrarsi, discutere, confrontarsi e scambiarsi consigli ed opinioni

Offrire programmi di mentoring per le neoimprenditrici

Fornire strumenti utili alla crescita professionale e personale grazie allorganizzazione di workshop e conferenze

Favorire sinergie e collaborazioni allinterno del gruppo

Valorizzare la ricerca di soluzioni di conciliazione tra la vita professionale e quella privata Sensibilizzare riguardo a tematiche sociali pertinenti per la categoria corne il burnout genitoriale e professionale

Stimolare limprenditorialità femminile in Ticino

Migliorare la condizione personale e professionale delle mompreneurs in Ticino L’associazione non persegue scopi commerciali o la realizzazione di un profitto.

 

Art. 3 Soci: categorie, ammissione, dimissioni

Lassociazione conta soci attivi e soci sostenitori.

Sono soci attivi tutte le persone fisiche che sostengono gli scopi dellassociazione e ne sottoscrivono i principi fondanti. Esse versano una quota annuale fissata dallAssemblea generale e si avvalgono delle offerte e delle strutture dell’associazione. Sono eleggibili e hanno il diritto di vote.

Una persona fisica puè> diventare socio attivo se soddisfa le seguenti condizioni:

  1. È madre (o in stato di gravidanza) di uno/a o più figli/e di qualsiasi età
  2. È lavoratrice indipendente* in Ticino oppure prossima ad avviare una propria attività indipendente
  3. Siimpegna a mettere a disposizione le proprie competenze per un giorno allanno a favore dellassociazione se quest’ultima ne fa richiesta

*Con il termine lavoratrice indipendente si intende chi ha avviato unattività lavorativa per conte proprio presse aziende individuali, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e aziende informali (di cui sono i proprietari) oppure chi è salariato nella propria azienda, ovvero le persone occupate che detengono una parte importante di capitale di una società anonima (SA) o di una società a garanzia limitata (SAGL) nelle quali esercitano la propria attività lucrativa principale e percepiscono un salaria regolato da un contratto di lavoro.

L’attività in questione puè> essere iscritta o meno al registre di commercio e lattività puè> essere svolta parallelamente ad un lavoro corne dipendente.

 

 

ln poche parole, è considerata lavoratrice indipendente o imprenditrice colei che è capo di sé stessa e conosce le sfide e le gioie quotidiane dellimprenditorialità.

 

Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche (società private, collettività pubbliche, associazioni o altro) che sostengono gli scopi dell’associazione e che desiderano contribuire al l raggiungimento, segnatamente garantendole un supporta finanziario o dandole visibilità in altro modo attraverso le proprie attività. Non sono eleggibili e non hanno diritto di voto. Essi stabilisco autonomamente l’importe del contributo che intendono versare all’associazione.

Su proposta del Comitato, l’Assemblea dei soci puà concedere lo status di soci onorari alle persone che si sono adoperate in maniera particolarmente significativa a favore dell’associazion

Le richieste d’adesione vanno inoltrate per mezzo di formulario online al Comitato che decide in merito all’ammissione.

 

La qualità di membre è mantenuta tacitamente di anno in anno (365 giorni) e si perde nel caso

  1. Dimissioni per iscritto (anche e-mail) al più tardi 30 giorni prima della fine dell’anno civile ogni caso la quota dellanno in corso resta interamente dovuta.
  2. Esclusione (art.4)
  3. Decesso o, perle persone giuridiche, scioglimento

 

Art. 4 Esclusione di un socio

Un socio puà essere escluso dall’associazione in qualsiasi momento a causa di:

Mancato versamento del contributo sociale nonostante il sollecito Comportamento contrario agli scopi dell’associazione

Tentativi di vendita ostentata dei propri prodotti/servizi e altri motivi ritenuti validi dal Comitato

Il Comitato decreta l’esclusione; il socio ha facoltà di sottoporre all’Assemblea generale dei soci decisione di esclusione.

 

Art. 5 Mezzi finanziari

Per il perseguimento delle sue finalità, l’associazione dispone dei seguenti mezzi: quote dei soci attivi

contributi dei soci sostenitori donazioni e sussidi di agni genere

contributi della Stato, di istituzioni ed enti pubblici, di organismi nazionali sponsorizzazioni e supporti da parte di privati

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento

 

Art. 6 Organi dell’associazione

Gli organi dell’associazione sono:

  1. l’Assemblea generale
  2. il Comitato
  3. l’ufficio di revisione

 

Art. 7 L’Assemblea generale

L’organo supremo dell’associazione è l’Assemblea generale ed è costituita dai soci attivi. 1 soci sostenitori possono parteciparvi ma non hanno diritto di vota e non sono eleggibili.

Un’Assemblea generale ordinaria è indetta annualmente in febbraio dal Comitato. 1 soci vengono convocati all’Assemblea per posta ordinaria o elettronica con un preavviso di 20 giorni, con allegato l’ordine del giorno. La documentazione è messa a disposizione dei soci che lo richiedono dieci giorni prima dell’assemblea.

Le istanze all’attenzione dell’Assemblea generale vanno inoltrate per iscritto al Comitato entra 1O

giorni dalla data dell’assemblea.

Il Comitato o 1/4 dei soci possono chiedere in qualsiasi momento la convocazione di un’Assemblea dei soci straordinaria, indicandone lo scopo. L’assemblea deve avere luogo entra 4 settimane dalla ricezione della richiesta.

L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione. Ha i seguenti compiti inalienabili e le seguenti competenze:

  1. Appravazione del verbale della precedente Assemblea generale
  2. Approvazione del rapporta annuale
  3. Accettazione del rapporta di revisione e appravazione del rendiconto annuale
  4. Approvazione del budget annuale
  5. Discarico al Comitato

 

  1. Elezione della presidente e degli altri membri del Comitato, nonché dell’organo di revisione
  2. Determinazione della quota sociale dei soci attivi
  3. Ratifica sulladesione di nuovi soci ammessi dal Comitato
  4. Decisione in merito all’esclusione di soci
  5. Adozione e modifica della statuto
  6. Deliberazione in merito allaffiliazione con aitre istituzioni, enti o associazioni
  7. Deliberazione sulle istanze del Comitato e dei soci
  8. Deliberazione sullo scioglimento dell’associazione e l’impiego del ricavato della liquidazione
  9. Presa di posizione in merito agli altri soggetti presentati nellordine del giorno

 

Ogni Assemblea generale regolarmente convocata ha facoltà di decidere, indipendentemente dal numero dei soci presenti. Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi dei soci presenti; le astensioni e i voti non validi non vengono conteggiati. ln casa di parità di voti, decide il vota della presidente.

La modifica della statuto richiede lapprovazione di una maggioranza di 2/3 dei voti espressi.

Le assemblee sono condotte dalla presidente o, in sua assenza, da un membro di Comitato o da un presidente del giorno. Le decisioni prese devono essere messe a verbale. È sufficiente un verbale delle decisioni.

 

Art. 8 Il Comitato

Il Comitato è composta da 4 a 7 membri, eletti per un mandata di due anni, rinnovabile. Le cariche (almeno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere e un segretario) sono assegnate liberamente all’interno del Comitato, possono essere modificate annualmente e comunicate all’Assemblea generale. Il Comitato si costituisce lui stesso e si riunisce ogni qualvolta gli affari.

 

 

dellassociazione lo esigano. Se nessun membro del Comitato richiede una consulenza orale, le decisioni prese tramite circolazione degli atti (anche e-mail) sono valide.

Il Comitato esegue e applica le decisioni dell’Assemblea generale, dirige l’associazione e prende tutte le misure utili affinché lo scopo prefissato dall’associazione sia raggiunto. Il Comitato delibera su tutto quanta non espressamente riservato all’Assemblea.

Ai fini del raggiungimento degli scopi dell’associazione, il Comitato puè assumere o incaricare e, ove previsto, licenziare terze persane (dipendenti o volontari). Puè affidare a qualsiasi persona dellassociazione o estranea ad essa, un mandata limitato nel tempo dietro adeguato compensa.

Altri compiti e competenze del Comitato:

Rappresentare l’associazione verso lesterno Definire la politica generale dell’associazione

Svolgere tutti i compiti necessari alla realizzazione degli scopi dellassociazione Assicurare il corr tto funzionamento dellassociazione, l’applicazione dello statuto, la definizione dei regolamenti e la tenuta dei conti

Prendere una decisione in merito all’ammissione e la dimissione dei membri nonché alla loro eventuale esclusione

Convocare e preparare le assemblee generali ordinarie e straordinarie

Eseguire le decisioni prese dall’Assemblea generale

Assicurare lassunzione delle persane necessarie allo svolgimento delle attività dell’associazione

 

Art. 9 l’Ufficio di revisione

LUfficio di revisione verifica la gestione finanziaria dell’associazione e presenta un rapporta all’Assemblea generale. Si campane di almeno 1 revisore nominato dallAssemblea generale.

Il mandata termina con lapprovazione dell’ultimo conta annuale ed è ammessa la rielezione.

 

Art.10 Diritto di firma

L’associazione è vincolata dalla firma collettiva della presidente con un altro membro della Direzione.

 

Art.11 Responsabilità dei soci

Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio dell’associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

 

Art.12 Scioglimento dell’associazione

Lo scioglimento dell’associazione puè essere pronunciato con una decisione presa nell’ambito di un’Assemblea generale ordinaria o straordinaria e con la maggioranza del 2/3 dei soci presenti.

Con lo scioglimento dellassociazione il patrimonio dell’associazione va a un’organizzazione esente da imposta, che persegue finalità identiche o simili. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i membri.

 

 

Art.13 Entrata in vigore

Il presente statuto è stato accettato nell’ambito dell’assemblea costitutiva del 6 giugno 2023 ed è entrato in vigore in questa data.

 

Lugano, 6 giugno 2023

 
 
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